Nuovo Regolamento UE 2022/1370 per limitare il consumo di ocratossina A

Nuovo Regolamento UE 2022/1370 per limitare il consumo di ocratossina A

Il 5 agosto 2022 la Commissione europea ha emanato il nuovo Regolamento UE 2022/1370 aggiornando così il precedente Regolamento CE n. 1881/2006, ed ha integrato l’elenco dei prodotti alimentari che contribuiscono all’esposizione umana all’ocratossina A.

Alla base di questa decisione vi è la preoccupazione per l’assunzione di alimenti, contaminati da questa micotossina, in quantità potenzialmente pericolose per la salute umana.

Continua a leggere per scoprire quali sono le conseguenze del Regolamento UE 2022/1370 e le misure che noi di EPO abbiamo deciso di adottare per i nostri estratti.

Ocratossina A: cos’è e quali sono i rischi per la salute

La presenza dell’ocratossina A (OTA) negli alimenti rappresenta una crescente preoccupazione per la salute pubblica. In questo contesto, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare – EFSA ha recentemente pubblicato un parere scientifico sulla genotossicità e cancerogenicità dell’OTA, dimostrando quanto sia importante monitorare attentamente questa micotossina. 

Ma da cosa deriva e quali sono i rischi derivanti dalla sua assunzione?

L’ocratossina A è prodotta naturalmente da alcune specie di funghi del genere Aspergillus e Penicillium, che possono contaminare i prodotti alimentari come cereali, caffè, uva passa, frutta secca, vino, spezie, erbe e radici (come la liquirizia). Questa micotossina si forma durante l’essiccazione al sole e lo stoccaggio del raccolto.

Già nel 2020, l’EFSA aveva pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza negli alimenti di OTA, in quanto erano emersi nuovi dati riguardo alla sua genotossicità, cioè la capacità di danneggiare direttamente il DNA, il materiale genetico delle cellule, oltre agli effetti cancerogeni, soprattutto per il rene, già noti in precedenza.

Il panel di esperti ha anche calcolato il cosiddetto margine di esposizione (MOE), cioè uno strumento usato dai valutatori del rischio per analizzare possibili timori per la sicurezza derivanti dalla presenza negli alimenti di sostanze genotossiche e cancerogene.

Tali valutazioni sono servite alla Commissione europea per decidere i livelli massimi di OTA ammessi nei prodotti alimentari. Il nuovo regolamento, infatti, sostituisce la voce 2.2 dell’allegato, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1881/2006. Si tratta, quindi, di:

  • Introduzione di limiti per prodotti non precedentemente normati, come le  erbe essiccate ed alcune radici usate per infusioni o come succedanei del caffè
  • Estensione della sua applicazione nel caso di alcune categorie, come tutta la frutta secca
  • Abbassamento dei limiti di alcuni prodotti, come il caffè, sia tostato che solubile.

Come si  applica il nuovo Regolamento UE ai botanicals?

Il nuovo regolamento UE 2022/1370 è entrato in vigore il 1° gennaio 2023, con l’esclusione dei prodotti legalmente immessi in commercio prima di quella data e fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. I prodotti alimentari che ci riguardano da vicino sono la liquirizia, le erbe essiccate e alcuni ingredienti per infusi di erbe, in quanto citati nell’allegato (categorie 2.2.15, 2.2.16 e 2.2.17).

Tuttavia, dopo un confronto con le Associazioni di categoria e il Ministero della Salute, sembrerebbe che questo regolamento comunitario non sia strettamente applicabile alle materie prime vegetali e agli estratti prodotti da queste ultime. E’ aperto tuttora un dialogo con le Autorità al fine di chiarire tale posizione. 

Le misure di EPO alla luce del nuovo Regolamento UE

Nonostante ciò, già dalla fine del 2020 EPO ha deciso di applicare un piano di autocontrollo per il monitoraggio dei livelli di OTA nelle erbe essiccate, concentrandosi principalmente su radici, semi e rizomi, cioè le parti delle piante più a rischio di contaminazione. I dati raccolti finora hanno rilevato la presenza di OTA, ma sempre al di sotto dei limiti di legge, inclusi quelli del nuovo regolamento. Si continuerà a testare le erbe ad alto rischio ogni tre anni, così da garantire la loro sicurezza.

EPO ha anche rivisto le specifiche tecniche delle proprie materie prime vegetali e richiede ai fornitori di adeguarsi e prestare attenzione ai limiti specificati nella categoria 2.2.16 (erbe essiccate).

In conclusione, nonostante le restrizioni introdotte dal nuovo regolamento UE, EPO ha adottato misure per garantire la sicurezza dei propri prodotti e ha attivato un costante monitoraggio delle materie prime vegetali e degli estratti da esse derivati.

Restiamo disponibili ad attivare un proficuo scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte e a supportare i nostri clienti in caso di dubbi o qualora si rendessero necessarie maggiori informazioni sul nuovo regolamento (qualityassurance@eposrl.com).

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